Art. 26.
(Graduatorie).

      1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, ai fini dell'assegnazione dei punteggi utili alla formazione delle graduatorie per l'accesso agli asili nido pubblici e per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è considerata requisito essenziale l'anzianità di residenza del richiedente.